Accatastamento impianti a biomassa, come mettersi in regola. Previste procedure diverse a seconda della potenza dell’impianto
Partito l’accatastamento semplificato per gli impianti a biomassa. La Legge Regionale n. 39/2005, così come emendata dalla Legge Regionale n. 24/2022, prevede infatti l’obbligo di accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, a prescindere della loro potenzialità, estendendo quindi l’obbligo di accatastamento anche per camini, stufe o caldaie alimentate a biomassa.
Con Deliberazione della Giunta regionale 222/2023 sono state definite le modalità di tale accatastamento, prevedendo procedure molto semplificate rispetto agli altri impianti termici, con un obbligo che si è reso vigente dal 1° ottobre 2023.
Tale obbligo è sia per i nuovi che per i vecchi impianti cambiandone però le modalità:
• se l’impianto con potenza inferiore ai 10 Kw è stato installato prima del 15 marzo 2023 è il responsabile dell’impianto (cioè il proprietario della casa o l’inquilino in caso di locazione) a dover procedere all'”accatastamento semplificato” in autonomia collegandosi, attraverso le proprie credenziali SPID, al seguente link: https://siert.regione.toscana.it/cit/views/login.php?ri=1
ed il sistema collegherà direttamente il generatore a biomassa sotto il codice-impianto già corrispondete all’unità immobiliare. È importante che la procedura la faccia la persona cui è intestato l’impianto.
• se l’impianto con potenza inferiore ai 10 Kw è stato installato dopo il 15 marzo 2023 dovrà procedere il manutentore-installatore, che accederà ad una diversa procedura direttamente dal portale SIERT (Sistema Informativo Energetico Regionale) dove è registrato come professionista. In questo secondo caso bisogna assicurarsi che l’installatore rilasci la ricevuta di accatastamento.
• se l’impianto ha una potenza superiore ai 10 Kw l’impianto rientra nelle procedure ordinarie di accatastamento e dovrà essere il proprio tecnico di fiducia ad accatastarlo sul SIERT (Sistema Informativo Energetico Regionale) al pari di un qualsiasi altro impianto termico.
La delibera prevede solo due casi di esclusione dalle procedure di accatastamento:
• generatori a biomassa che risultino chiusi, dismessi o non in funzione, da considerarsi quindi al pari di elementi/complementi di arredo.
• generatori a biomassa di potenza nominale inferiore a 10 kw utilizzati in maniera occasionale e saltuaria, individuabili nei soli casi in cui nell’abitazione non sia presente nella stessa unità immobiliare un ulteriore generatore per il quale sussista obbligo di accatastamento. In altre parole, se in casa non ci sono altri impianti termici come caldaie o stufe è possibile, per il momento, non accatastare il camino.
In tal caso il cittadino può trasmettere una “auto-dichiarazione” compilando il modello disponibile al link https://siert.regione.toscana.it/documenti/dichiarazione_sostitutiva.pdf ed inviare una mail a questo indirizzo esonerobiomasse@regione.toscana.it. Occorre ricordare di allegare anche un documento di identità (fronte/retro).
L’obbligo di accatastamento ha come primo obiettivo quello di conoscere il numero degli impianti a biomassa presenti nel nostro territorio per poter assicurare una risposta coerente della Regione al problema dell’inquinamento atmosferico.
Per chiarire eventuali dubbi o per chi incontra difficoltà nelle procedure informatiche, è attivato il numero telefonico 800151822, a cui è possibile chiedere informazioni o fissare un appuntamento presso un ufficio territoriale di ARRR.
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