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Aci Livorno: sospensione breve della patente, ecco in cosa consiste

Simona Poggianti di Simona Poggianti
3 Dicembre, 2024
patente

Tra le novità alle nuove modifiche al codice della strada figura la “sospensione breve della patente”, una novità normativa, in vigore dal 14 dicembre 2024,  applicabile a  chi commette una delle violazioni previste dal nuovo articolo 218 ter del CdS.

Nel dettaglio, se si viene fermati dagli organi di controllo dopo aver commesso una delle infrazioni sotto elencate, oltre alla sanzione amministrativa e l’eventuale sanzione accessoria della sospensione di patente prevista, vera applicata, in aggiunta, anche un ulteriore periodo di “sospensione breve” della patente.

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La sospensione breve è disposta:

a) per un periodo di sette giorni, nei casi in cui al momento dell’accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a venti punti ma pari almeno a dieci punti;

b) per un periodo di quindici giorni, nei casi in cui al momento dell’accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a dieci punti.

Inoltre, la durata della sospensione è raddoppiata quando il conducente abbia provocato un incidente stradale, compreso il caso in cui tale evento consista nella fuoriuscita dalla sede stradale senza coinvolgimento di altre persone o cose diverse dal conducente e dal suo veicolo.

Di seguito, l’elenco delle violazioni per le quali è disposto il nuovo istituto della “sospensione breve” della patente di guida:

  1. articolo 6 Regolamento della circolazione fuori dai centri abitati.

Comma 4 lettera b) mancato rispetto dei segnali di senso vietato o divieto di sorpasso.

  1. articolo 143, Posizione dei veicoli sulla carreggiata

Comma 11 circolare contromano

  1. articolo 145, Precedenza

Comma 10 Non osservare le norme che regolano la precedenza

  1. articolo 146, Violazione della segnaletica stradale

Comma 3: Proseguire la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa.

  1. articolo, 147, Comportamenti ai passaggi a livello

Comma 5 mancato rispetto di tutte e le norme relative ai passaggi a livello.

  1. articolo 148, sorpasso -comma 9 bis e 15, per la violazione dei commi 2, 3, 8.

Comma 2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:

  • che la visibilità sia tale da consentire la manovra senza costituire pericolo o intralcio;
    • che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
    • che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, non abbia già iniziato il sorpasso
    • che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l’utente da sorpassare

Comma 3. Modalità per effettuare il sorpasso in sicurezza

Comma 8. Violazioni alle disposizioni per il sorpasso dei tram

Comma 9-bis 15.Non rispettare la distanza di 1,50 metri durante, ove le condizioni della

                            strada lo consentano, il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore

  1. articolo 149, Distanza di sicurezza tra veicoli

Comma 5. Mancato rispetto della distanza di sicurezza dalla quale derivi una collisione con

                 grave danno ai veicoli e tale da determinare l’applicazione della revisione

  1. articolo 154, Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre comma 7, e comma 8, per la violazione dei commi 1 e 3;

Comma 7. Inversione del senso di marcia in corrispondenza delle intersezioni, curve o dossi,

                 riferimento comma 6

Comma 8 in violazione dei commi 1 e 3

Comma 1. Non assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli

                 altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;

                 segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione

Comma 3. Non concedere precedenza nell’effettuare le manovre di svolta a destra e a

                 sinistra; non concedere precedenza nell’immissione nel flusso della circolazione e

                nella manovra di retromarcia.

  1. articolo, 171, Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.

Comma 2. Non indossare o tenere regolarmente allacciato un casco protettivo

  1. articolo 172, Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini commi 10 e 11

comma 10. Mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi dì ritenuta per bambini o del

                   dispositivo di allarme antiabbandono.

Comma 11. alterare, ostacolare il normale funzionamento dei dispositivi di sicurezza.

  1. articolo, 173, Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.

Comma 3bis. Fare uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici smartphone, computer

                       portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino

                      l’allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore

  1. articolo 174, Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose commi 6, 7, terzo periodo e 11 ultimo periodo

Art. 174 comma 6. Superare i periodi di guida prescritti di 9 ore di oltre il 20%:

Art. 174 comma 7. Superare il limite minimo di riposo di oltre il 20%:

comma11. In caso di violazione dei commi 6 e 7, ritiro documenti di guida con inibizione alla

                  prosecuzione del viaggio

  1. articolo 176, Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali commi 1, lettera b), 2, lettera a), 5, 7 e 8

comma 1 lettera b). Effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza,

comma 2 lettera a). Impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di

                                 marcia, senza concedere la precedenza ai veicoli in circolazione su

                                 quest’ultima corsia;

comma 5. Sostare sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli

comma 7. Durante la sosta e la fermata di notte non mantenere accese le luci di posizione e i

                dispositivi di cui all’articolo 153 in caso di visibilità limitata.

Comma 8. In caso di guasto che renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la

                 sosta di emergenza o sulla piazzola d’emergenza, non collocare alla distanza di

                 almeno 100 m dal veicolo, l’apposito segnale mobile.

  1. articolo 186-bis, Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose. comma 2

Comma 2. I conducenti di cui al comma 1 soggetti a tasso zero alcool che guidino dopo aver

                  assunto bevande alcoliche e trovati con tasso alcolemico superiore a zero ma non

                  superiore a 0,5 grammi per litro

  1.  articolo 191, Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni, comma 4.

1 Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, omettere di dare la precedenza,

  rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti 

  pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità.

2.Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali non consentire non consentire al 

  pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere

  il lato opposto in condizioni di sicurezza.

3.Non fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o

  munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso

  in caso di persona sordocieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la

  carreggiata o si accinge ad attraversarla.

4.Non prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o

  maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla

  situazione di fatto.

Se viene commessa una delle sopraelencate violazioni, la patente di guida viene immediatamente ritirata dall’agente od organo di polizia e conservata presso l’ufficio o comando da cui dipende l’accertatore ed è restituita all’interessato o a un suo delegato al termine del periodo di sospensione. Si precisa che tale provvedimento di sospensione non è adottato dal Prefetto ma dallo stesso organo di Polizia che ha proceduto alla contestazione della violazione.

Se la violazione commessa prevede come sanzione accessoria un proprio periodo di sospensione, tale periodo verrà sommato al periodo di sospensione breve previsto per quella violazione.

Ad esempio: conducente che viene sorpreso alla guida mentre fa uso del cellulare e che, all’atto dell’accertamento presso la Motorizzazione, risulta essere in possesso di meno di 20 o meno di 10 punti sulla patente.

  1. Se risultato in possesso di meno di 20 punti e fino a 10, oltre alla sospensione da 15 giorni ad un mese oggi prevista con le nuove norme, gli verrà applicato anche un ulteriore periodo di sospensione breve di 7 giorni; in totale da 22 giorni ad un mese di sospensione. Sette giorni applicati dall’organo accertatore e da 15 giorni ad un mese disposti dal Prefetto con ordinanza.
  2. Se risultato in possesso di meno di 10 punti, oltre alla sospensione da 15 giorni ad un mese oggi prevista con le nuove norme, gli verrà applicato un ulteriore periodo di sospensione breve di 15 giorni; in totale da 22 giorni ad un mese di sospensione. Quindici giorni applicati dall’organo accertatore e da 15 giorni ad un mese disposti dal Prefetto con ordinanza.

Se si è provocato un incidente stradale attraverso l’utilizzo del cellulare, i giorni di “sospensione breve” vengono raddoppiati; diventeranno 14 nella prima ipotesi e 30 nella seconda in più, ovviamente, a quelli disposti dal Prefetto con ordinanza.

La sospensione breve della patente si applica solo nei confronti dei conducenti che sono stati identificati nel momento in cui è stata commessa una delle violazioni sopraindicate. Nell’eventualità il ritiro della patente non sia stato effettuato, ad esempio per mancanza al seguito, il periodo di sospensione breve decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione presso il proprio domicilio o residenza.

Entro il termine di 15 giorni dal ritiro, il conducente, anche nel caso di  periodo di sospensione breve della patente e solo se dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al Prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e, comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri,

Se si viene sorpresi a circolare abusivamente durante il periodo di sospensione breve della patente, di violazione dei limiti previsti dal permesso di guida o di sospensione della patente disposta con ordinanza dal Prefetto si viene puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.046,00 a € 8.186,00, la revoca della patente ed il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di ripetizione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.

Simona Poggianti

Simona Poggianti

Appassionata di calcio e della sua città, Livorno, inizia a lavorare come giornalista sportivo alla radio e poi in TV e stampa. Ora si dedica al giornalismo online con l'amico Fabrizio Pucci a Urban Livorno. Per lei, il giornalismo deve essere utile alla comunità e far emergere le criticità, anche se ci saranno sempre degli errori commessi con la consapevolezza di aver fatto la cosa giusta.

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