Qui di seguito il testo integrale dell’ordinanza
“REGIONE TOSCANA
Ordinanza del presidente della Giunta Regionale 2 18 luglio 2024delN°
Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)
Dipartimento Proponente: DIREZIONE SANITA’, WELFARE E COESIONE SOCIALE
Oggetto:
Ordinanza contingibile ed urgente per motivi di igiene e sanità pubblica per la tutela dal
rischio calore
Struttura Proponente: SETTORE PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI
VITA E DI LAVORO.
ALLEGATI N°0
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO lo Statuto della Regione Toscana ed in particolare l’art.4 comma 1 lettera a);
VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante “Istituzione del servizio sanitario
nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di
carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con
efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché
“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze
di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO l’art. 650 del codice penale;
VISTO il d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che l’innalzamento delle temperature tipico della presente stagione renderà
rischioso lo svolgimento dell’attività lavorativa, soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene
svolto prevalentemente in ambiente esterno;
CONSIDERATE le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore e dalla
radiazione solare” di Regione Toscana aggiornate per il 2024, in collaborazione con il CNR –
Istituto per la Bioeconomia e l’INAIL – Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del
Lavoro ed Ambientale, Laboratorio di Epidemiologia Occupazionale e Ambientale, trasmesse con
nota AOOGRT/PD Prot. 0330362 dell’11/06/2024 alle Associazioni di Categoria e Organizzazioni
Sindacali e pubblicate sul sito di Regione Toscana al link https://www.regione.toscana.it/-/linee-di-
indirizzo-per-la-protezione-dei-lavoratori-dagli-effetti-del-calore;
RITENUTO che l’applicazione delle suddette linee di indirizzo in tutte le lavorazioni all’aperto e
nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche
siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, garantisca un’adeguata tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori;
CONSIDERATO che l’elevata temperatura dell’aria, l’umidità e la prolungata esposizione al sole,
rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle
radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali;
CONSIDERATO altresì che l’INAIL nell’ambito del progetto Worklimate (Inail-CNR), ha reso
disponibile in tempo reale sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del
rischio di esposizione occupazionale al caldo, proprio al fine di contenere il rischio al quale sono
esposti i lavoratori;
RITENUTA la necessità, per tutte le aree o zone del territorio di Regione Toscana interessate dallo
svolgimento di attività lavorativa nei settori edile e delle cave, in condizioni di esposizione
prolungata al sole, di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a
ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il
relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli;
RITENUTA quindi la necessità, per tutte le aree o zone del territorio toscano interessate dallo
svolgimento di attività lavorativa nei settori edile e delle cave, con esposizione prolungata al sole, di
disporre, fino al 31 agosto 2024, il divieto lavorativo tra le ore 12:30 e le ore 16:00, limitatamente ai
soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito internet
www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con
“attività fisica intensa” ore 12:00 segnali un livello di rischio “ALTO”;
DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, per l’adozione di Ordinanza in materia di igiene sanità pubblica;
ORDINA
per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa:
- è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore
16:00, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2024, sull’intero territorio regionale nelle
aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nei settori edile e delle cave,
limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito
www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al
sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”; - il precedente punto non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i
concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di
pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità; - in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non
climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche
esterne, è raccomandato il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori
dagli effetti del calore e dalla radiazione solare” di Regione Toscana pubblicate sul sito di
Regione Toscana al link
https://www.regione.toscana.it/-/linee-di-indirizzo-per-la-protezione-dei-lavoratori-dagli-
effetti-del-calore - la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporterà le
conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p. se il fatto non costituisce più grave
reato).
La presente Ordinanza è pubblicata sul BURT e sul sito istituzionale della Giunta della Regione
Toscana e viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai Prefetti e a tutti Sindaci dei comuni
toscani, alle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Toscana, ai rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali e dei datori di lavoro e alle Associazioni nazionali di categoria;
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il Presidente”